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Decreto Bersani Circolare esplicativa del MSE.


Ministro Bersani.Il Ministero dello sviluppo economico ha emesso l’attesa circolare (n. 3603/C, del 28.9.2006) esplicativa delle norme sul commercio di cui al DL n. 223/06, convertito in legge n. 248. La circolare si esprime, in particolare, in merito agli articoli 3, 4 e 11 della legge.

Premessa

La circolare è riferita alla legislazione statale in materia di commercio ancora vigente negli ambiti territoriali in cui non sia stata esercitata dalle Regioni o dalle Province autonome la potestà legislativa. Ove detta potestà sia stata esercitata, restano in vigore le norme regionali, che dovranno però essere adeguate ai princìpi statali entro il 1° gennaio 2007.

Campo di applicazione

Come già noto, la normativa si applica esclusivamente alle attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. n. 114/98, oltre che alla somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge n. 287/91. Restano fuori le attività escluse dalla normativa in materia di commercio (art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 114), fra le quali, ad esempio, la distribuzione dei carburanti, oltre che le attività commerciali disciplinate da leggi di settore, quali le rivendite di giornali e riviste (D. Lgs. n. 170/01)

REC e requisiti professionali

Confermata la soppressione del registro esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande. Confermato, pure, l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti professionali per la vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari.

Detti requisiti corrispondono:
       
a.      per l’attività di vendita nel settore alimentare

·        alla frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

·        all’esercizio in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, dell’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o alla prestazione della propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS

 
b.      per la somministrazione di alimenti e bevande

·        alla frequenza con esito positivo di corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale;

·        all’aver prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore;

·        al possesso dell’iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande ottenuta prima del 4 luglio 2006.

  Risulta soppresso il requisito del superamento degli esami presso le Camere di commercio finalizzato all’iscrizione al REC per la somministrazione. Per non pregiudicare gli interessi dei cittadini che hanno presentato istanza per sostenere l’esame in data antecedente il 4 luglio, il Ministero aveva già ritenuto con apposita nota inviata all’Unioncamere, che viene dunque confermata, che i relativi esami potessero svolgersi e che il superamento degli stessi possa essere ritenuto valido ai fini del riconoscimento del requisito.

  Spetterà ora ai Comuni verificare il possesso e la validità dei requisiti (professionali e di onorabilità) ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande; detti requisiti potranno essere attestati dagli interessati facendo uso di dichiarazioni sostitutive, con riferimento al DPR n. 445/2000.

Distanze minime tra gli esercizi

 La norma statale non consente la previsione di limiti relativi alla fissazione di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Una programmazione che stabilisca detti vincoli dovrà dunque essere modificata dagli enti territoriali.

Settori merceologici

I settori merceologici ammessi dalla legge rimangono due: alimentare e non alimentare. La previsione di “sub-settori” non è ammessa e la programmazione delle attività commerciali riferita a questi ultimi (in effetti adottata in qualche Regione) comporterà l’esigenza di interventi regionali di modifica.

  Si fa eccezione per le attività commerciali su aree pubbliche, per le quali il D. Lgs. n. 114 ammette la previsione di una programmazione per “specializzazioni merceologiche”.

  Il principio, inoltre, potrà essere derogato quando le prescrizioni relative a limitazioni dell’assortimento merceologico siano giustificate da finalità di valorizzazione e salvaguardia delle aree e degli edifici aventi particolare valore.

Quote di mercato e volumi di vendite

  L’art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 248 non ammette limiti e prescrizioni concernenti il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o  calcolate  sul  volume  delle  vendite  a livello territoriale sub regionale. La circolare sancisce “l’incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della prescrizione del rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale. Non sono pertanto ammissibili eventuali programmazioni fondate sulla fissazione di volumi di vendite o quote massime di mercato, comunque individuate, riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che non trovano riscontro nella normativa e nella giurisprudenza statale e comunitaria riguardante la tutela della concorrenza. Una programmazione che preveda una siffatta valutazione, può determinare, infatti, ingiustificate distorsioni della concorrenza, in quanto è in grado di impedire la crescita delle imprese e il conseguimento di economie di scala che, nei contesti di mercato caratterizzati dalla presenza di qualificati concorrenti, possono condurre a benefici per i consumatori. Tale programmazione avrebbe l’effetto, pertanto, di limitare l’esercizio dell’attività imprenditoriale senza tutelare la concorrenza e i consumatori, recando al contrario un potenziale danno agli stessi”.

  Riportiamo in virgolettato l’intero contenuto del commento ministeriale alla norma, che, a nostro avviso, non incide sulla programmazione regionale in essere, consentendo il ricorso a limitazioni riferite a contingenti di vendita per la grande distribuzione calcolati in relazione alle superfici disponibili o a parametri numerici, sebbene legati ad ulteriori elementi di urbanistica commerciale.

  La previsione normativa statale, infatti, concerne situazioni come quelle relative alla Regione Sicilia, che, mediante il riferimento a quote di mercato, ha inteso impedire a imprese o gruppi commerciali un eccessivo sviluppo sul territorio regionale, esercitando una modalità di controllo ritenuta dall’Antitrust di tipo dirigistico.

  Quanto ai pubblici esercizi, la programmazione di questi ultimi non è certamente toccata dal principio di legge, sia perché essa non è mai riferita a “per quote di mercato”, sia perché la stessa circolare, al punto 11.1, fa riferimento ad atti di programmazione adottati dai Comuni sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 287/91 (che prevede i parametri numerici); inoltre, anche il punto 9.3, richiamando l’art. 2 della legge n. 25/96, assicura la vigenza del metodo di programmazione basato sui parametri.

Vendite promozionali

  La legge non ammette limitazioni di tipo procedurale (assoggettamento ad autorizzazioni), quantitativo o temporale per le vendite promozionali, che, dunque, vengono sostanzialmente liberalizzate, fatta eccezione per la possibilità, a livello regionale, di vietare le vendite promozionali nei periodi immediatamente antecedenti le vendite di fine stagione, solo per i prodotti appartenenti alla medesima tipologia (dunque prodotti di abbigliamento e moda e comunque prodotti stagionali per i quali sia prevista la vendita “a saldo”).

  Il Ministero, inoltre, coglie l’occasione per specificare che, quando si effettuino vendite promozionali, va indicato, oltre allo sconto espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto, anche il prezzo finale ottenuto per effetto dello sconto o del ribasso.

Vendite di liquidazione

Facendo salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione, l’art. 3, comma 2, della legge n. 248 poteva dare adito a dubbi circa la sopravvivenza delle norme sulle vendite di liquidazione.

La circolare chiarisce che resta ferma, in merito, la competenza delle Regioni a valutare l’eventuale emanazione di disposizioni confermative o correttive della normativa vigente.

Consumo sul posto dei prodotti di gastronomia

Il Ministero, con la circolare, chiarisce che l’art. 3, comma 1, lett. f-bis), “introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione”.

Dette condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione.

  Per quanto concerne gli arredi, la nota ministeriale ritiene “di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia”.

Ad avviso del MSE, però, “la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287. Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività di somministrazione, stabilisce, all’art. 1, comma 1, che per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto che si esplicita in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.

 “Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi -  spiega la circolare -  gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito. Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l’effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l’utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Le considerazioni fatte per gli esercizi di vicinato cui è consentita la vendita dei prodotti alimentari valgono anche per gli impianti di panificazione in relazione al consumo sul posto dei prodotti di propria produzione.

Soppressione delle commissioni

La circolare ricorda che l’art. 11, comma 1, ha soppresso le commissioni provinciali e comunali per i pubblici esercizi. Ciò comporterà l’adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali competenti, sulla base delle disposizioni di cui alla legge n. 287/91, fermo restando il rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90, ciò che dovrebbe consentire quanto meno la preventiva conoscibilità degli atti alle associazioni rappresentative della categoria.

Agenti di affari in mediazione

Per ciò che concerne la commissione di esami per l’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, l’esclusione da essa degli iscritti nel ruolo riduce a tre i membri: Segretario Generale della Camera di commercio e due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame. Sono esclusi i rappresentanti di categoria.